CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

LGA_04_24 - Novità Superbonus.pdf

DL 29.12.2023 n. 212 

(c.d. DL “Superbonus”)


Principali novità

Il DL 29.12.2023 n. 212 (c.d. “DL superbonus”), pubblicato sulla G.U. 29.12.2023 n. 302, introduce una serie di novità.

Leggi la circolare di studio 


Pubblicata da dott. Gibellato il 24/01/2024

LGA_03_24 - Novita IRPEF IRES.pdf

Novità in materia di IRPEF e IRES DLgs. 30.12.2023 n. 216

Con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.

Leggi la circolare di studio

Pubblicata da dott. Gibellato il 24/01/2024


LGA_02_24 - Legge di Bilancio 2024.pdf

Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213)
Principali novità

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bi­lancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.

Leggi la circolare di studio

Pubblicata da dott. Gibellato il 24/01/2024

DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”)

Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 15.12.2023 n. 191

Pubblicata da dott. Gibellato il 14/12/2023

1 PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

 

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 145/2023, ad esclusione di quelle riguardanti le locazioni turistiche e le locazioni brevi, che saranno analizzate in una successiva circolare.

2 FRINGE BENEFIT - nuova modalità di determinazione per i prestiti ai dipendenti

I co. 3-bis e 3-ter dell’art. 3 del DL 145/2023, inseriti in sede di conversione in legge, intervengono sull’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, modificando la modalità di calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti.

2.1 distinzione tra tasso fisso e variabile

In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, si assume il 50% della differenza tra:

·     l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno);

·     l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

 

La nuova disciplina distingue quindi il TUR da prendere a riferimento per il calcolo. In particolare:

·     per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello alla data di concessione del prestito;

·     per i prestiti a tasso variabile, rileva il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

2.2 decorrenza

La nuova modalità di determinazione è applicabile già dal periodo d’imposta 2023 (periodo d’im­posta in corso al 17.12.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023).

3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX. L. 197/2022 - proroga delle rate

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi af­fidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

Il 31.10.2023 e il 30.11.2023 sono scadute le prime due rate relative alla rottamazione dei ruoli.

In base all’art. 4-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, i suddetti pagamenti si considerano tempestivi se avvengono, in unica soluzione, entro il 18.12.2023.

Rammentiamo che l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme determina l’ineffica­cia della rottamazione, quindi riemergerebbe il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

4 RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO - ulteriore PROROGA

Con l’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’e­sclu­sione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ef­fettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti “solari”).

 

Con l’art. 5 del DL 145/2023, come modificato in sede di conversione in legge, i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulterior­mente differiti.

4.1 Termine per la domanda 

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

In base al testo originario del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.

4.2 Termini di pagamento 

Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

4.3 revoca della domanda

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.

Le modalità per la revoca saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

5 NOVITAì IN TEMA DI FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 sono state inserite due disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici.

5.1 abrogazione dell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema tessera sanitaria

Con l’art. 4-quinquies co. 3 del DL 145/2023 è stato abrogato l’obbligo di trasmissione dei corrispet­tivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L’obbligo sarebbe dovuto decorrere dal­l’1.1.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.

5.2 consultazione delle fatture elettroniche ricevute da consumatori finali

Per effetto della modifica all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 operata dall’art. 4-quinquies co. 4 del DL 145/2023, è stata eliminata la necessità, da parte dei consumatori finali, di manifestare un’e­splicita richiesta per l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Il cessionario o committente non soggetto passivo IVA potrà quindi reperire le fatture elettroniche ricevute all’interno della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza una previa adesione.

6 ACCESSO AL 5 PER MILLE PER LE ONLUS - proroga del regime transitorio

L’art. 17-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2024 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2025).

Fino al 31.12.2024, le citate ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

7 ENTI SPORTIVI - PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Per effetto di quanto previsto dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, che interviene sull’art. 7 co. 1-quater e sull’art. 12 co. 2-bis del DLgs. 36/2021, il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla Riforma dello sport slitta dal 31.12.2023 al 30.6.2024; viene prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro.

A differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore, non sono previste modalità o maggioranze semplificate ai fini dell’approvazione delle delibere assembleari di modifiche statutarie.

 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 co. 1-quater del DLgs. 36/2021, la mancata conformità dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport porterà alla cancellazione d’ufficio del­l’ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

8 CREDITO DI IMPOSTA PER IL SETTORE MUSICALE - incremento del limite massimo

L’art. 13-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, incrementa l’importo massimo del credito d’imposta per il settore musicale riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, disciplinato dall’art. 7 del DL 91/2013.

Il credito d’imposta è quindi riconosciuto:

·     in misura pari al 30% dei costi agevolabili;

·     fino all’importo massimo di 2.000.000,00 di euro nei tre anni d’imposta (in luogo del precedente limite massimo di 1.200.000,00 euro).

 

L’agevolazione si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

9 ALIQUOTA IVA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

L’art. 4-ter del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, “in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.

I suddetti prodotti, a prescindere dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, vengono ricompresi nell’ambito applicativo del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”.

Non si applica ai prodotti in commento l’esclusione prevista dal richiamato n. 80) della Tabella A, parte III, per gli “sciroppi di qualsiasi natura”.

10 REGIME DI ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA 

L’art. 4-quater del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con fi­nalità di diagnosi e cura.

10.1 Ambito applicativo

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72:

·     alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica;

·     solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

10.2 decorrenza ed efficacia

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, vale a dire dal 17.12.2023.

Resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.

11 ASSISTENZA DURANTE LE VERIFICHE FISCALI

Durante la verifica fiscale il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti tributarie (dottore commercialista, avvocato).

In base all’art. 8-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, rimane fermo che il contribuente può essere rappresentato da un procuratore generale o speciale, che non necessariamente deve essere un soggetto abilitato alla difesa.

Se la procura è conferita al coniuge o a parenti/affini entro il quarto grado oppure ad uno dei dipendenti dalla persona giuridica, la procura può non essere autenticata.

Invece, come di consueto, se la procura è conferita ad un soggetto abilitato alla difesa, la procura è autenticata dal professionista stesso.

12 TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E ADESIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’art. 4-quinquies del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 1-bis co. 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, stabilendo che, ai fini dell’adesione alla proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 63 del DLgs. 14/2019, con falcidia del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria, al ricorrere di alcune condizioni, si rende necessario il parere di una struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate, da definire con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Ciò però al ricorrere di tre condizioni:

·     che la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;

·     che l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia e preveda una “falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori”;

·     che l’entità di detta falcidia superi una soglia di significatività da individuarsi mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

La decorrenza della modifica dovrà essere individuata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che comunque sarà applicata alle proposte di transazione presentate a partire dall’1.2.2024.

13 DEPOSITO DEI BILANCI E ISCRIZIONI DI ATTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - estensione agli esperti contabili

L’art. 8-ter del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato l’art. 31 della L. 340/2000, sostituendo, ai commi 2-quater e 2-quinquies, i riferimenti agli iscritti “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” con i riferimenti agli iscritti “nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

Anche gli iscritti nella Sezione B dell’Albo possono, quindi, se muniti di firma digitale ed a ciò incaricati dai legali rappresentanti della società:

·     provvedere al deposito, presso il Registro delle imprese, dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c.;

·     richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali ciò sia richiesto e per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento di un notaio.

 

I suddetti professionisti, ove abbiano provveduto al deposito del bilancio e degli altri documenti ad esso correlati, possono altresì attestarne la conformità agli originali depositati presso la società.

Trasferimento di quote di srl

La modifica in esame sembra ora consentire anche agli iscritti nella Sezione B dell’Albo il deposito, presso il Registro delle imprese, degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di srl; deposito che, ai sensi dell’art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008, può essere effettuato a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340”.

14 PROROGA DELLO "SMART WORKING" PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI “UNDER 14

L’art. 18-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2023 al 31.3.2024 il diritto al lavoro agile (c.d. “smart working”) previsto dall’art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per:

·     i lavoratori genitori con figli “under 14”;

·     i soggetti maggiormente esposti al rischio.

 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se non siano forniti dal datore di lavoro.

14.1 Genitori lavoratori con figli “under 14

Il diritto dei lavoratori genitori con figli “under 14” a svolgere la prestazione in modalità agile spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro ge­ni­tore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o ces­sazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

14.2 Lavoratori maggiormente esposti al rischio

L’art. 90 co. 1 del DL 34/2020, al secondo periodo, dispone che il diritto allo smart working spetti, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a ri­schio di contagio COVID-19, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

15 DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Il co. 3-bis dell’art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, integra l’art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021 laddove è previsto che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infor­tunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, si stabilisce che la predetta disposizione va interpretata nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva secondo le modalità disciplinate dall’art. 1 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 30.4.97 n. 166 (in pratica, ci si riferisce al mas­­simale annuo indicato all’art. 2 co. 18 della L. 335/95) per le citate tutele, inclusi gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI.

16 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI DIRETTORI DI GARA - PROROGA DEL TERMINE

Con il nuovo co. 2-bis dell’art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato al 30.1.2024 il termine per trasmettere al Centro per l’impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (art. 25 co. 6-bis del DLgs. 36/2021).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 co. 6-ter del DLgs. 36/2021, per i direttori di gara e i soggetti a essi equiparati, le predette comunicazioni obbligatorie vanno effettuate da specifici organismi sportivi (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, CONI, CIP, ecc.) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, così come indicato nella nuova disposizione del DL 145/2023 (che introduce il nuovo co. 6-quater all’art. 25 del DLgs. 36/2021), il termine del 30.1.2024 vale anche per le comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che riguardano i sog­­getti convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.


Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA

Pubblicata da dott. Gibellato il 14/12/2023

1 Premessa

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

 

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

·       ai clienti;

·       ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 Omaggi ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

·       interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;

·       nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

 

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

·       all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;

·       allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;

·       allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

 

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

·       al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;

·       al valore di mercato del bene.

Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è di­retta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

·   al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;

·   una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

 

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:

·   l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di de­ducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);

·   ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

 

Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il co­sto effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.

2.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omag­­­­­gio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secon­do le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

 

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per presta­zio­­ni di lavoro dipendente.

 

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’im­po­sta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:

·       per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);

·       per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).

 

A tale limite, per il 2023, si aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione fiscale per un massimo di 200,00 euro per lavoratore, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 5/2023 (c.d. “bonus carburante”).

2.3 Regime dei c.d. “contribuenti minimi”

Secondo la circ. Agenzia delle En­trate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, sono in­te­ramente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.

Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rap­­­­­­­­presentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.

Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività, sen­za quindi distinzione in base al valore.

2.4 Regime forfetario

Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nel­l’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale re­gime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di red­di­tività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel pe­riodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiti­ca­mente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

 

Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regi­me dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.

2.5 IRAP

2.5.1 Omaggi ai clienti

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sa­pa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.

 

Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sa­pa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. colla­bo­ratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).

 

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipo­lo­gia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo inde­ter­mi­na­to sono integralmente deducibili).

 

Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o colla­bo­ra­tori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano de­stinati a dipendenti a tempo in­de­terminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

2.6 Esercenti arti e professioni

2.6.1 Omaggi ai clienti

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel pe­rio­­­do d’imposta.

Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.

2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori

Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col­laboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo pro­­fes­sionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenu­ta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rap­pre­­sen­tan­za, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro au­tonomo).

 

Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:

·       risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;

·       oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

3 IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad ecce­zio­ne dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.

Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

3.1.1 Documentazione per la cessione

La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:

·       emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “au­to­­fat­tura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul re­gi­stro IVA delle ven­dite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tut­te le cessioni effettuate nel mese;

·   annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acqui­sto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

 

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor­rispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofat­tura singola (e non anche di quella “mensile”), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

 

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

·       riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;

·       indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.

 

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3.1.2 Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

·       di modico valore;

·       appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’in­volucro che li contiene;

·       che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione pres­so gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indi­pen­­­­­­­­de­ntemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o com­mercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di be­ni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

 

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

·       detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;

·       indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

3.3 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qua­lifi­cati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro ces­sione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione del­l’im­­posta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

4 Concessione di “buoni acquisto” (voucher)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che con­­­sen­tono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

4.1 Trattamento ai fini IVA

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riforma­ta con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.

 

Nell’ambito dell’attuale disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, nell’attuale disciplina, si distingue tra:

·       buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natu­ra, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’e­missione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;

·   buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

 

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.


DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024)
Principali novità

Pubblicata da dott. Gibellato il 30/10/2023

1 PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tut­ta­via, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 145/2023.

 

Il DL 145/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

2.1 Ambito temporale

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

2.2 Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

2.3 Soggetti esclusi

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

·     le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;

·     le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);

·     i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

 

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206,00 euro per i soggetti ISA e di 257,00 euro per i soggetti estranei agli ISA).

 

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

2.4 AMBITO OGGETTIVO

Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

·     l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;

·     l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;

·     la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;

·     l’IVIE;

·     l’IVAFE;

·     l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;

·     l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

 

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

2.5 ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

·     i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);

·     i premi assicurativi INAIL.

2.6 FACOLTA' DI RATEIZZARE I VERSAMENTI

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

3 RIVERSAMENTI DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO - ULTERIORE PROROGA

Con l’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’e­sclu­sione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ef­fettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti “solari”).

 

Con l’art. 5 del DL 145/2023 i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulterior­mente differiti.

3.1 Termine per la domanda 

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

Per effetto del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024. 

3.2 Termini di pagamento 

Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali. 

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

4 SETTORE ENERGETICO - contributo di solidarietà temporaneo 2023 - ULTERIORE modifica della base imponibile

L’art. 6 del DL 145/2023 reintroduce la modifica, originariamente prevista dall’art. 5 del DL 34/2023 e abrogata dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023, relativa alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all’art. 1 co. 115 - 119 della L. 197/2022, per i soggetti operanti nel settore energetico.

4.1 determinazione del reddito complessivo

Non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”):

·     gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;

·     nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (periodo d’imposta 2021, per i soggetti “solari”).

 

Qualora gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto vengano esclusi dal reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, devono altresì essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022 gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi d’imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo d’im­posta antecedente a quello in corso all’1.1.2023.

4.2  Abrogazione della scadenza del 30.11.2023

Viene di conseguenza abrogata la scadenza del 30.11.2023, di cui all’art. 4 co. 1 del DL 98/2023, che era stata prevista per il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, della quota parte di contributo non versato entro il termine ordinario, per effetto dell’applicazione della prece­dente esclusione prevista dall’art. 5 del DL 34/2023.

Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme già versate.

4.3  versamento del contributo nel 2024

I soggetti che hanno versato il contributo in misura ridotta per effetto delle descritte disposizioni, sono tenuti a effettuare il versamento del beneficio ottenuto in due rate di pari importo che sca­dono il 30.5.2024 e il 30.10.2024.

5 LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO - proroga dell’inden-nità una tantum

L’art. 18 del DL 145/2023 prevede la proroga dell’indennità una tantum ex art. 2-bis co. 1 del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), di importo pari a 550,00 euro, già riconosciuta per l’anno 2022 ai la­vo­ratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro part time ciclico verticale nel 2021.

L’indennità viene prevista anche per l’anno 2023, restando invariati l’importo e i requisiti di ac­ces­so già previsti per l’anno antecedente.

5.1 Destinatari e condizioni

Tale beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende private che:

·     siano titolari, nel 2022, di un contratto di lavoro part time ciclico che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa (e, complessivamente, non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane), dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

·     alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

5.2 Misura ed erogazione

L’indennità può essere riconosciuta una sola volta per ciascun avente diritto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

L’indennità viene erogata dall’INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

6 PENSIONI - Anticipo nell’anno 2023 del conguaglio di pe­re­quazione

L’art. 1 del DL 145/2023 dispone a favore dei pensionati, al fine di contrastare gli effetti dell’infla­zione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, l’anticipo all’1.12.2023 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni ai sensi dell’art. 24 co. 5 della L. 28.2.86 n. 41, per l’anno 2022.

Tecnicamente, si tratta di un conguaglio dello 0,8% per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2022, risultato a consuntivo dell’8,1% in luogo del 7,3% applicato in via provvisoria all’1.1.2023.

Pertanto, i ratei spettanti in relazione allo 0,8% per l’intero anno 2023 vengono riconosciuti entro il medesimo anno anziché nel mese di gennaio del 2024.

7 PRESTAZIONI INDEBITE A SEGUITO DI VERIFICHE REDDITUALI - recupero

L’art. 2 del DL 145/2023 interviene con riferimento alle verifiche reddituali finalizzate ad individuare e recuperare eventuali erogazioni previdenziali o assistenziali indebite.

Nello specifico, viene fissato al 31.12.2024 il termine entro cui avviare il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale secondo la disciplina individuata:

·     dall’art. 13 co. 2 della L. 412/91, relative al periodo d’imposta 2021; ai sensi di tale norma, l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

·     dall’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, relative al periodo d’imposta 2020; secondo tale norma, la mancata comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 gior­ni dalla sospensione non è pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni.

8 RIFINANZIAMENTO DELLA "NUOVA SABATINI"

L’art. 13 del DL 145/2023 prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 ai fini del rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito.


Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese 

Modalità e termini

Pubblicata da dott. Gibellato il 30/10/2023

1 PREMESSA

Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).


Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 co. 6 del DM 11.3.2022 n. 55 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti:


·     da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/UE (o GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ex art. 11 co. 3 del DM 55/2022); disciplinare che risulta avere ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere 14.9.2023 n. 397);

·     da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un decreto sui diritti di segreteria (ex art. 8 co. 1 del DM 55/2022); si tratta del DM 20.4.2023 (pubblicato sulla G.U. 28.6.2023 n. 149);

·     sempre da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione (ex art. 3 co. 5 del DM 55/2022); si tratta del DM 12.4.2023 (pubblicato sulla G.U. 20.4.2023 n. 93).

Termini per la comunicazione

Ai sensi dell’art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Il termine, quindi, scadrebbe l’8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11.12.2023. Ciò in base all’art. 3 co. 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Manuale operativo Unioncamere

Al fine di agevolare le procedure di comunicazione, Unioncamere ha predisposto, con l’ausilio delle Camere di Commercio italiane, il “Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese” (di seguito “Manuale Unioncamere”).

Il documento fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti destinatari già costituiti alla data del 9.10.2023, oppure costituiti in seguito. Inoltre, il testo riporta le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti.

Sanzioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la mede­si­ma sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro (art. 21 co. 1 e co. 3 del DLgs. 231/2007).

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la san­zione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2 DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il DM 11.3.2022 n. 55 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:


·     imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);

·     persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000). 

 

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:


·     amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;

·     fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministra­zio­ne delle persone giuridiche private.

 

Inoltre, è istituita una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

Esclusioni

Come ricordato nel Manuale Unioncamere, l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

3 INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istan­za, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’ope­razione è ese­guita”.

3.1 IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

·     costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

·     costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

 

Ai sensi del successivo co. 3 del medesimo articolo, qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

·     del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

·     del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

· dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’in­fluenza dominante.

 

In via residuale, secondo il co. 5, qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di indi­viduare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

3.2 PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, l’art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

·     i fondatori, ove in vita;

·     i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

·     i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

3.3 TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST

Con riguardo ai trust espressi e agli istituti giuridici affini, sono titolari effettivi (da ritenersi cu­mu­lativamente, secondo le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 41) il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guar­diano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i bene­fi­ciari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istan­za, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la pro­prietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 co. 5 primo periodo del DLgs. 231/2007).

4 COMUNICAZIONE DEI DATI

4.1 PRIMA COMUNICAZIONE

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato con il DM 12.4.2023.

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE (https://dire.registroimprese.it/), l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.

Nel Manuale Unioncamere viene evidenziato come la comunicazione della titolarità effettiva non possa essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese, salvo il caso della comunicazione di conferma annuale, che può essere trasmessa dalle imprese dotate di personalità giuridica contestualmente al deposito del bilancio di esercizio. La presenza di modelli secondari o di allegati da inviare ad altri enti (quali Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, ecc.) costituisce, infatti, un errore bloccante nell’ambito dei controlli automatizzati.

4.1.1 PRIMO POPOLAMENTO

L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento” con le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

·     le imprese persone giuridiche già costituite (cioè già iscritte nel Registro delle imprese) al 9.10.2023;

·     le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9.10.2023;

·     i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9.10.2023.

 

Come accennato, la scadenza da rispettare è, in questo caso, il 60° giorno successivo alla data indicata: l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11.12.2023.

4.1.2 SOGGETTI NEOCOSTITUITI

La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023. In questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

·     per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nello stesso;

·     per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;

·     per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

4.2 COMUNICAZIONE DI SUCCESSIVE VARIAZIONI

L’art. 3 co. 3 del DM 55/2022 stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate e, a tal fine, i soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni delle stesse “entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione”. Ai sensi dell’art. 11 co. 2 del DM 55/2022, il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni.

Nel Manuale Unioncamere si evidenzia come la variazione da comunicare possa riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (a seguito, ad esempio, del subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, della nomina di un nuovo ammi­nistratore di persona giuridica privata, del cambiamento dei beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (quali l’indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale o il requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo).

Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell’atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell’atto (c.d. “pubblicità costitutiva” o “parzialmente costitutiva”) appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato.

Nel documento Unioncamere viene riportato l’esempio di un atto di trasferimento di quote di una srl (relativo ad una partecipazione superiore al 25%) datato 10.1.2024 che è stato iscritto il 15.1.2024 nel Registro delle imprese. L’ex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa, pertanto, di essere tale a favore dell’acquirente della quota. In tale circostanza la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica è il 15.1.2024 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data.

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all’ufficio del Registro delle imprese competente.

4.3 COMUNICAZIONE ANNUALE

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. A stabilirlo è l’art. 3 co. 3 del DM 55/2022, secondo cui “gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”.

Pertanto, i destinatari dell’obbligo di comunicazione devono periodicamente comunicare la loro ti­to­larità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adem­pi­mento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.

4.4 SOGGETTI OBBLIGATI A SOTTOSCRIVERE LA COMUNICAZIONE E INVIO DA PARTE DI TERZI

Come già accennato, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digital­mente:

·     dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

·     dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

·     dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

 

L’adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE, con successivo invio al Registro delle imprese mediante Comunicazione unica.

Nel Manuale Unioncamere si sottolinea come non siano ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digital­mente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.

Invio telematico da parte di un terzo

In caso di invio telematico del modello da parte di un terzo, quest’ultimo dovrà aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella c.d. “distinta di accompagnamento” ai fini della domiciliazione.

4.5 UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Nel documento Unioncamere si evidenzia come in caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva l’ufficio competente sia quello della Ca­mera di commercio titolare del dato, ossia ove l’impresa e la persona giuridica privata hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito all’estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma). In caso di mandato fiduciario, invece, la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Si precisa, inoltre, quanto segue:


·     la comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo;

·     è dovuto il diritto di segreteria (come stabilito dal DM 20.4.2023), pari a 30,00 euro; si ricorda che il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica.


DL 29.9.2023 n. 132

Proroghe di termini

Pubblicata da dott. Gibellato il 03/10/2023

1 PREMESSA

Con il DL 29.9.2023 n. 132, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale.

Il DL 132/2023 è entrato in vigore il 30.9.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 132/2023.

 

Il DL 132/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETà SEMPLICE - PROROGA DEI TERMINI AL 30.11.2023

Con l’art. 4 del DL 132/2023 sono stati prorogati dal 30.9.2023 al 30.11.2023 i termini per l’effettua­zione degli atti relativi alle operazioni agevolate di:

·     assegnazione di beni ai soci;

·     cessione di beni ai soci;

·     trasformazione in società semplice.

 

Entro il medesimo termine del 30.11.2023 devono essere versate, per l’intero ammontare, le imposte sostitutive dell’8% (10,5% in taluni casi) sulle plusvalenze e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta (prima di tale proroga, il 60% di tali imposte doveva essere versato entro il 30.9.2023 e il 40% rimanente entro il 30.11.2023).

Altri termini di versamento

Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).

3 PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI NEL QUADRO RS PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

L’art. 6 del DL 132/2023 differisce al 30.11.2024 il termine per comunicare le informazioni relative all’attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che nei giorni scorsi hanno ricevuto comunicazioni di compliance proprio per omissioni nella compilazione del quadro RS, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

4 RIDUZIONE DEL PERIODO PER L'UTILIZZO DEI CREDITI DìIMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023

L’art. 7 del DL 132/2023 anticipa dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine entro il quale le imprese (energivore, gasivore, e non) possono usufruire, in compensazione mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.

Il nuovo termine anticipato riguarda anche l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei cessionari.

5 RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL MALTEMPO

L’art. 3 del DL 132/2023 prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i soggetti che alla data del 4.7.2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023 (pubblicata sulla G.U. 8.9.2023 n. 210).

In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.10.2023.

Esclusione di rimborsi

Non saranno in ogni caso restituite le somme già versate, anche maggiorate da eventuali sanzioni e interessi per versamento tardivo (es. in caso di ravvedimento operoso).

6 ULTERIORE PROROGA PER IL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Con l’art. 2 del DL 132/2023 è stato ulteriormente prorogato, dal 30.9.2023 al 15.11.2023, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dall’art. 1 co. 126 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

6.1 applicazione del regime alle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’im­posta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

6.2 versamento dell’imposta sostitutiva

A seguito dell’ulteriore proroga in esame, l’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

·     in un’unica soluzione, entro il 15.11.2023;

·     in modo rateale (in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima), a partire dalla stessa data del 15.11.2023.

 

L’imposta sostitutiva è versata con il modello F24:

·     utilizzando il codice tributo “1717”, denominato ”Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 36;

·     indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

È consentita la compensazione con importi a credito.

7 ULTERIORE proroga della garanzia SUI mutui per la prima casa

L’art. 1 del DL 132/2023 prevede l’ulteriore proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

 

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell’80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

 

La proroga della concedibilità della garanzia sino al 31.12.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

·     giovani coppie;

·     nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

·     conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;

·     giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

 

In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’im­mobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

 

L’art. 1 del DL 132/2023 estende la proroga del termine di concedibilità della garanzia prima casa, fino al 31.12.2023, anche ai casi, ai sensi dell’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, in cui – fermi restando i requisiti sopraindicati – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

8 ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

L’art. 8 del DL 132/2023 dispone un’ulteriore proroga dei termini per il diritto al lavoro agile (c.d. smart working”) per i c.d. “lavoratori fragili”.

In particolare, la norma proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, il termine di cui all’art. 1 co. 306 della L. 197/2022 concernente il diritto allo smart working per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d. “fragili”, come individuati dal DM 4.2.2022.

Il termine del 31.12.2023 viene in questo modo allineato a quello previsto per il diritto al lavoro agile dei (art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020, come da ultimo prorogati dall’art. 42 co. 3-bis del DL 48/2023):

·     lavoratori dipendenti del settore privato con figli “under 14”, per i quali il diritto alla prestazione con la modalità in esame spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

·     lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 83 del DL 34/2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

La Riforma dello sport

Le novità operative dall’1.7.2023 aggiornate con il DLgs. correttivo 29.8.2023 n. 120

Pubblicata da dott. Canonico il 13/09/2023

1 premessa

Dall’1.7.2023 è diventata operativa la gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello sport, il DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:

·     l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;

·     la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.

 

A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:

·     i propri statuti;

·     i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l’ente.

Decreto legislativo correttivo

Il quadro normativo sulla materia è stato ulteriormente innovato ad opera del DLgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. 4.9.2023 n. 206 e in vigore dal 5.9.2023; attraverso tale intervento normativo sono state apportate numerose modifiche, sia al DLgs. 36/2021 che al DLgs. 39/2021, nonché agli altri decreti attuativi della Riforma dello sport.

2 profili civilistici

Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell’art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel DLgs. 36/2021.

2.1 forma giuridica

L’ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

·     associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);

·     società di capitali;

·     cooperativa;

·     ente del Terzo settore.

 

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare:

·     nella denominazione sociale la finalità sportiva;

·     la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico

Tra le forme giuridiche ammissibili compare anche quella dell’ente del Terzo settore:

·     costituito ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 117/2017;

·     che esercita come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

 

A tal fine, l’ente del Terzo settore dovrà essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:

·     alle disposizioni di cui al codice del Terzo settore, in linea generale;

·     alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 solo per quanto riguarda l’attività sportiva dilettantistica esercitata, e solo in quanto compatibili con il codice del Terzo settore.

2.2 atto costitutivo e statuto

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

·     sede legale;

·     denominazione;

·     oggetto sociale;

·     rappresentanza legale;

·     assenza di fini di lucro;

·     norme sull’ordinamento interno;

·     obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;

·     modalità di scioglimento dell’associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);

·     obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

 

Poiché possono essere enti sportivi dilettantistici associazioni, società o cooperative, oltre alla di­sciplina specifica del DLgs. 36/2021, rimane applicabile anche l’ordinaria disciplina civilistica.

Adeguamento statutario - Termine del 31.12.2023

La Riforma dello sport originariamente non riconosceva agli enti sportivi esistenti un periodo transi­torio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. In assenza di specifiche disposizioni in me­rito, le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’1.7.2023 per cui, da tale data, gli enti avrebbero dovuto disporre di statuti a norma.

Nell’ottica di agevolare i sodalizi sportivi, il DLgs. correttivo 120/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato adeguamento entro tale data porterà alla cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.

Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RASD.

2.3 oggetto sociale

Le novità più rilevanti apportate dalla Riforma dello sport in materia di clausole statutarie riguardano l’oggetto sociale.

 

Oggetto sociale


Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289/2002:

“l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”


Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021:

“l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”

 

L’intervento del DLgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, men­tre dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:

· l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale;

· l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche for­mazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

Attività secondarie e strumentali

Tradizionalmente la copertura dei costi dell’attività sportiva dell’ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici decommercializzati, sui proventi dell’attività pubblicitaria e di sponsorizzazione e sullo svolgimento di altre attività commerciali a supporto dell’attività sportiva.

Al fine di garantire l’esercizio di attività che assicurino la copertura dei costi dell’attività sportiva di base, l’art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che:

·     l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;

·     tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato.

 

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha previsto che il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal RASD.

 

In base all’art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:

·     sponsorizzazioni;

·     rapporti promo pubblicitari;

·     cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;

·     gestione di impianti e strutture sportive.

Enti del Terzo settore

L’ente sportivo può assumere la forma di ente del Terzo settore a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’ente del Terzo settore può iscriversi nel RASD e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra delle attività di interesse generale.

In sostanza, all’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è consentito l’esercizio di una o più at­­ti­vità principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive. Gli altri enti sportivi, invece, devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.

2.4 assenza di scopo di lucro

Nello statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incre­mento del proprio patrimonio.

Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comun­que denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti de­gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l’art. 8 co. 2 del DLgs. 36/2021 rinvia alla disciplina dell’impresa sociale.

Parziale deroga per società e cooperative

Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche; tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

·     ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

· alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

 

La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

2.5 incompatibilità degli amministratori

Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

3 registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

·     il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;

·     la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.

 

La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:

·     da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);

·     dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

 

Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.

Acquisto della personalità giuridica

L’iscrizione nel Registro consentirà anche di ottenere la personalità giuridica tramite l’intervento del notaio, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.

A questo proposito, il DLgs. correttivo 120/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l’importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel RASD e ha regolato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000 oppure del DLgs. 117/2017 e l’iscrizione al RASD.

4 lavoro sportivo - profili civilistici

La Riforma dello sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo; la situazione anteriore alla riforma si presentava infatti priva di regole unitarie.

 

Il DLgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e pre­videnziale.

Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:

·     la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;

·     le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo;

·     il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive;

·     la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

4.1 nozione di lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendente­mente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

·     atleta;

·     allenatore;

·     istruttore;

·     direttore tecnico;

·     direttore sportivo;

·     preparatore atletico;

·     direttore di gara.

 

Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svol­gimento di attività sportiva.

 

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se:

·     svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato);

·     esercita le mansioni (anche ulteriori a quelle sopra indicate) indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), che saranno riportate in un elenco tenuto dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:

·     svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

· svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune;

·     forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Tipologie contrattuali

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:

·     lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);

·     lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.

4.2 lavoro sportivo subordinato

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

·     la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;

·     la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

4.3 lavoro sportivo autonomo

Nell’ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l’instaurazione di:

·     rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR);

·     rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).

Lavoro autonomo occasionale

Per effetto di quanto previsto dal DLgs. correttivo 120/2023, ricorrendone i presupposti, le associa­zioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e salute spa possono avvalersi di pre­sta­tori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

4.4 lavoro sportivo nel settore dilettantistico

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36/2021):

·     la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il DLgs. correttivo 120/2023 ha previsto l’innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);

·     le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

 

In assenza delle citate condizioni, il rapporto di lavoro sportivo potrebbe assumere la forma subordinata o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (in altre parole, è possibile stipulare contratti anche senza rispettare i citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro autonomo).

4.5 volontari

Le società e le associazioni sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

·     in modo personale, spontaneo e gratuito;

·     senza fini di lucro, neanche indiretti;

·     esclusivamente con finalità amatoriali.

 

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023, possono essere rimborsate:

·     esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;

·     anche a fronte di un’autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché non superino l’importo di 150,00 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

 

Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sotto­scritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l’attività, le prestazioni specifiche rese e la loro gratuità.

5 lavoro sportivo - profili previdenziali

La Riforma dello sport interviene anche sotto il profilo previdenziale.

5.1 regime contributivo dei lavoratori sportivi professionisti

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui pre­stano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

A decorrere dall’1.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la de­finizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti isti­tuito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals, Ente confluito nell’INPS dal 2012).

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, an­che nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.

5.2 regime contributivo dei lavoratori sportivi dilettanti

Nel settore dilettantistico:

·     i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al suddetto Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS;

·     i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Gestione separata INPS - Aliquote contributive

Per i predetti lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l’aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro) è stabilita in misura pari al:

·     24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;

·     25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Gestione separata INPS - Esenzione contributiva

Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.

Gestione separata INPS - Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridot­to in misura equivalente.

L’agevolazione opera sull’imponibile contributivo, restando ferma la misura dell’aliquota applicabile.

5.3 Contributo per associazioni e società sportive di minori dimensioni

Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell’assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, il DLgs. correttivo 120/2023 ha istituito un contributo:

·     in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;

·     commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

 

Il contributo spetta nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407) ed è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Disposizioni attuative

Con DPCM o decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo, nonché definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

6 lavoro sportivo - tutela contro gli infortuni

L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023, invece, vige l’obbligo assicurativo di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportiva dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente) per:

·     i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

·     gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari; tali soggetti devono essere anche assicurati dagli enti dilettantistici per la responsabilità civile verso terzi.

7 collaborazioni amministrative e gestionali

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive di­lettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.

Tra i soggetti in esame non rientrano, tuttavia, coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).

Profili previdenziali e assicurativi

In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l’as­si­cu­razione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.

A tali rapporti si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell’assicurazione INAIL:

·     il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;

·     il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

8 trattamento fiscale del lavoro sportivo

Nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 modifica, a decorrere dall’1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:

·     è abrogata la parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi di­versi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;

·     è soppresso il co. 3 dell’art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81 (legge che viene parimenti soppressa);

·     è introdotta la nuova lett. a) all’art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autono­mo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

 

A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall’1.7.2023, i rapporti fi­nora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.

8.1 Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro

Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’im­por­to complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l’im­por­to di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l’eventuale superamento della soglia, all’atto del pagamento, il lavoratore spor­tivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Periodo transitorio

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

·     sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 - 30.6.2023;

·     sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1.7.2023 - 31.12.2023; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

 

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l’importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.

8.2 Premi agli sportivi

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.

8.3 esenzione dalla base imponibile irap

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i sin­goli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’im­­­porto annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

DL 10.8.2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”)

Principali novità

1 Premessa

Con il DL 10.8.2023 n. 104, pubblicato sulla G.U. 10.8.2023 n. 186, sono state emanate disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 104/2023 è entrato in vigore l’11.8.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2023.

Il DL 104/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 Superbonus al 110% per edifici unifamiliari - Proroga al 31.12.2023

L’art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su:

·     edifici unifamiliari;

·     unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

 

Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.9.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

3 Detrazioni edilizie - Comunicazione di inutilizzabilità del credito d’imposta da opzione

L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

 

Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, l’ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate.

 

Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:

·     dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;

·     prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.

 

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

 

La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

4 CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITà DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA

L’art. 5 del DL 104/2023 introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

4.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

4.2 spese di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi:

·     elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;

·     sostenuti dall’11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.

4.3 Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·     in compensazione nel modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;

· senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);

·     previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazio­­ne attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documen­tazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

4.4 certificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022.

4.5 incumulabilità con il credito d’imposta RICERCA E SVILUPPO “generale”

La nuova agevolazione è alternativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019.

4.6 criteri di assegnazione e procedura

I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto in­ter­ministeriale.

5  IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE

L’art. 26 del DL 104/2023 ha introdotto un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sugli extraprofitti delle banche.

5.1 Misura dell’imposta straordinaria

L’imposta straordinaria è calcolata sull’incremento del margine di interesse, applicando l’aliquota del 40% al maggiore valore tra:

·     l’ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022;

·     l’ammontare del margine di interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

 

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo re­lativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.

5.2 Termini di versamento

L’imposta straordinaria va corrisposta in un’unica soluzione, da versare:

·     di regola, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30.6.2024);

·     per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;

·     per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di cui ai pre­­cedenti punti scade nell’anno 2023, entro il 31.1.2024.

5.3 indeducibilità dell’imposta straordinaria

L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini:

·     delle imposte sui redditi;

·     dell’IRAP.

5.4 ACCERTAMENTO, SANZIONI, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed il contenzioso relativi all’imposta straordinaria si ap­plicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6 Decadenza degli aiuti di stato in caso di delocalizzazione - estensione del periodo di sorveglianza per le grandi imprese

L’art. 8 del DL 104/2023, intervenendo sull’art. 5 co. 1 del DL 87/2018, incrementa da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio in caso di delocalizzazione.

Per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l’effettuazione di investimenti produttivi, qualora l’attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese, è prevista:

·     la decadenza dal beneficio, con relativo recupero maggiorato di interessi;

·     una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell’aiuto fruito.


1 PREMESSA

Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103 ed entrato in vigore il 5.5.2023, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”). 

Il DL 4.5.2023 n. 48 è stato convertito nella L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata sulla G.U. 3.7.2023 n. 153 ed entrata in vigore il 4.7.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 48/2023. 

2 DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE 

L’art. 39-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede un trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto del turismo per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto dal sostituto d’imposta e riguarda il periodo dall’1.6.2023 al 21.9.2023. 

2.1 DESTINATARI 

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. 

2.2 CONDIZIONI 

I lavoratori interessati devono: 

• essere titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000,00 euro (il reddito conseguito nel 2022 deve essere attestato per iscritto dal lavoratore); 

• richiedere il trattamento in questione al sostituto d’imposta. 

2.3 MISURA 

Il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 8.4.2003 n. 66, effettuato nei giorni festivi. 

2.4 REGIME FISCALE 

L’importo riconosciuto a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito. 

2.5 RECUPERO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 


3 MODIFICHE IN TEMA DI RINNOVO DEL CONTRATTO A TERMINE 

L’art. 24 del DL 48/2023 è stato modificato in sede di conversione in legge disponendo che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente nei primi 12 mesi, superati i quali occorrerà indicare le causali elencate dall’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015. Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023, quindi dal 5.5.2023. 


4 LIMITI DIMENSIONALI PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

L’art. 24 co. 1-quater del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 31 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, laddove si stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del citato contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel merito, il nuovo art. 24 co. 1-quater del DL 48/2023 esclude dal computo di tale limite: 

• i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato; 

• i soggetti in mobilità ai sensi dell’abrogato art. 8 co. 2 della L. 223/91; 

• i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola (NASpI) o di ammortizzatori sociali; 

• i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai n. 4 e 99 dell’art. 2 co. 1 del regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651. 


5 PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO AGILE 

Gli artt. 28-bis e 42 co. 3-bis del DL 48/2023, inseriti in sede di conversione in legge, dispongono la proroga dei termini per il diritto al lavoro agile (c.d. “smart working”) per alcune categorie di soggetti. In particolare, con l’art. 42 co. 3-bis del DL 48/2023 convertito viene prorogato, dal 30.6.2023 al 31.12.2023, il termine di cui all’art. 10 co. 2 del DL 24/2022 (conv. L. 52/2022), concernente il diritto allo smart working a favore di (art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020): 

• lavoratori dipendenti del settore privato con figli “under 14”, per i quali il diritto alla prestazione con la modalità in esame spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 

• lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 83 del DL 34/2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. 


Mediante l’art. 28-bis del DL 48/2023 convertito, invece, viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all’art. 1 co. 306 della L. 197/2022, concernente il diritto allo smart working per lavoratori del settore pubblico e privato c.d. “fragili”, come individuati dal DM 4.2.2022. 


6 SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DATORE DI LAVORO 

La legge di conversione, nel modificare il co. 1 lett. a) dell’art. 26 del DL 48/2023, ha eliminato il riferimento alle informazioni di cui alla lett. p) dell’art. 1 co. 1 del DLgs. 26.5.97 n. 152, che di conseguenza non potranno essere comunicate al lavoratore – a differenza delle informazioni di cui alle lett. h), i), l), m), n), o) e r) – mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina la materia. La suddetta lett. p) riguarda i rapporti di lavoro caratterizzati da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, che non prevedono un orario normale di lavoro programmato; in tali casi il datore di lavoro deve informare – con le modalità di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 152/97 – il lavoratore circa: 

• la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 

• le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 

• il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico. 


7 TUTELA PREVIDENZIALE PER I BENEFICIARI DELLO STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI 

Con l’art. 23-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, è stata introdotta una disposizione finalizzata alla tutela delle posizioni assicurative dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e interessati dallo stralcio dei debiti contributivi di cui all’art. 1 co. 222 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Tale norma della legge di bilancio 2023 ha infatti disposto l’annullamento automatico, alla data del 30.4.2023, dei debiti di importo residuo – alla data dell’1.1.2023 – fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Considerata la possibilità che lo stralcio automatico in questione produca effetti negativi sui flussi di alimentazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati, è stata quindi riconosciuta agli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, ai lavoratori autonomi agricoli, nonché ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS ex L. 335/95, la possibilità di chiedere all’Istituto previdenziale il riconteggio dei debiti annullati e di saldare il tutto in unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31.12.2023. 


8 MODIFICHE AL NUOVO “ASSEGNO DI INCLUSIONE” 

Gli artt. 1 - 9 del DL 48/2023 hanno introdotto l’assegno di inclusione, a partire dall’1.1.2024, in sostituzione del reddito di cittadinanza (Rdc) e della pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al DL 28.1.2019 n. 4, abrogati a partire dall’1.1.2024 per effetto dell’art. 1 co. 313 - 320 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023). La misura spetta ai nuclei familiari in possesso di precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e riferiti ai c.d. “beni durevoli”, che aderiranno a percorsi personalizzati di attivazione di inclusione sociale e lavorativa. La legge di conversione del DL 48/2023 ha apportato alcuni correttivi alla disciplina del nuovo assegno di inclusione, tra cui si segnalano: 

• l’ampliamento della platea di destinatari, includendo anche le famiglie al cui interno vi siano componenti in condizione di svantaggio e inseriti nei programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari; 

• la previsione che i percettori dell’assegno di inclusione possano rientrare tra i soggetti occupabili tramite rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato; 

• alcune modifiche alla scala di equivalenza per il calcolo della misura dell’assegno; 

• la revisione delle caratteristiche dell’offerta di lavoro non rifiutabile; 

• la previsione che le donne vittime di violenza vengano considerate nucleo familiare a sé stante; 

• la possibilità di presentare la domanda non solo direttamente all’INPS, ma anche tramite CAF. 


Per effetto dell’art. 13 del DL 48/2023, come modificato in sede di conversione in legge, inoltre, si prevede che i percettori dell’assegno di inclusione rientrino tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. 


9 PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA IMPRESE DEL SETTORE DELL’EDITORIA 

Con l’art. 25-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, sono state previste disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti professionisti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno 25 anni di anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 37 co. 1 lett. b) della L. 416/81. In particolare, viene disposto un incremento delle risorse previste per i trattamenti pensionistici anticipati di cui all’art. 1 co. 498 della L. 160/2019, pari a:

• 1,2 milioni di euro per l’anno 2023; 

• 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 

• 2,8 milioni di euro per l’anno 2028. 


10 PARAMETRO DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA PER I LAVORATORI DEGLI ETS E DELLE IMPRESE SOCIALI 

Con riferimento ai criteri di determinazione dei trattamenti economici per i lavoratori degli enti del Terzo settore di cui all’art. 16 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, in sede di conversione in legge è stato riformulato l’art. 29 del DL 48/2023, introducendo anche corrispondenti novità nella specifica disciplina relativa all’impresa sociale di cui al DLgs. 3.7.2017 n. 112. In particolare è stato modificato: 

• l’art. 16 co. 1 del DLgs. 117/2017 con riferimento agli Enti del Terzo Settore, riconoscendo un possibile incremento del parametro in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti, all’interno di ciascuno dei suddetti enti (ivi comprese le imprese sociali), non possa essere superiore al rapporto 1 a 8: viene infatti ammesso l’elevamento al rapporto da 1 a 12 in presenza di comprovate esigenze, attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 dello stesso DLgs. 117/2017; 

• l’art. 13 del DLgs. 112/2017 in merito all’impresa sociale, prevedendo che in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, la differenza retributiva non possa essere superiore al rapporto da 1 a 12 anziché 1 a 8. 


11 DISPOSIZIONI PER IL LAVORO MARITTIMO 

In sede di conversione in legge è stato integrato l’art. 36 del DL 48/2023, prevedendo, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo, l’istituzione di un Fondo destinato all’erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con un apposito decreto interministeriale verranno definite: 

• le spese ammissibili; 

• le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al contributo; 

• i criteri per la selezione delle stesse; 

• le modalità di erogazione del contributo; 

• le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; 

• le cause di decadenza e revoca. 


I contributi in questione saranno assegnati alle imprese armatoriali sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l’acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all’assunzione di almeno il 60% del personale formato. 


12 DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO A FUNE 

Per effetto dell’art. 36-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, si considerano rientranti nella categoria del “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci”, di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al RD 6.12.23 n. 2657, i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: 

• addetti alla sorveglianza; 

• meccanici ed elettricisti specializzati; 

• preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; 

• addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; 

• conduttori di cabina; 

• agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; 

• personale addetto alle casse; 

• personale addetto ai rapporti con la clientela; 

• personale addetto al soccorso; 

• guardapiste; 

• posteggiatori; 

• spalatori di neve; 

• addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza. 


13 APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE AL PERSONALE IMPIEGATO IN CONTACT CENTER 

L’art. 36-ter del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede l’applicazione, all’interno degli schemi delle procedure competitive previste per l’affidamento del Servizio a tutele graduali (c.d. “STG”), nel passaggio dal mercato tutelato al suddetto STG e, successivamente, al mercato libero dell’energia elettrica, della clausola sociale a salvaguardia del personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, ciò in applicazione dell’art. 1 co. 10 della L. 28.1.2016 n. 11 e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. 


14 LIBRETTO FAMIGLIA 

L’art. 37 del DL 48/2023, come modificato in sede di conversione in legge, nell’ambito delle prestazioni occasionali rese tramite Libretto Famiglia modifica: 

• l’art. 54-bis co. 10 del DL 50/2017, prevedendo la possibilità per ciascun utilizzatore di cui all’art. 54-bis co. 6 lett. a) e b-bis) di acquistare il Libretto Famiglia per prestazioni occasionali anche presso le rivendite di generi di monopolio (oltre che mediante la piattaforma informatica dell’INPS e presso gli uffici postali) per il pagamento dei prestatori; 

• l’art. 54-bis co. 19 del DL 50/2017, prevedendo che il pagamento del compenso al prestatore di prestazioni occasionali possa essere effettuato anche presso le predette rivendite. 


15 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO 

L’art. 18-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione in legge, dispone un incremento, nella misura di 5 milioni di euro per il 2023, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro mediante riduzione, nell’identica misura, dell’autorizzazione di spesa per il riconoscimento della c.d. “APE sociale” di cui all’art. 1 co. 186 della L. 11.12.2016 n. 232. Le relative disposizioni attuative saranno stabilite da un successivo decreto ministeriale.